Coerenza democratica n. 3 “Primarie di coalizione”- Dallo Statuto del Partito democratico capo IV “Scelta dei candidati per le cariche istituzionali” – art. 20
Articolo 20.
(Primarie di coalizione)
1. Qualora il Partito Democratico stipuli accordi preelettorali di coalizione con altre forze politiche in ambito regionale e locale, i candidati comuni alla carica di Presidente di Regione, Presidente di Provincia o Sindaco vengono selezionati mediante elezioni primarie aperte a tutte le cittadine ed i cittadini italiani che alla data delle medesime elezioni abbiano compiuto sedici anni nonché, con i medesimi requisiti di età, le cittadine e i cittadini dell’Unione europea residenti, le cittadine e i cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, i quali al momento del voto dichiarino di essere elettori della coalizione che ha indetto le primarie, e devolvano il contributo previsto dal Regolamento.
2. Il Regolamento per lo svolgimento delle primarie di coalizione stabilisce le modalità per la presentazione delle candidature e la convocazione della consultazione, disciplina la competizione per la fase che va dalla presentazione delle candidature alle elezioni, fissa modalità rigorose di registrazione dei votanti e di svolgimento delle operazioni di voto.
3. Qualora, al fine di raggiungere l’accordo di coalizione, si intenda apportare modifiche ai principi espressi nel comma 1 del presente articolo o utilizzare un diverso metodo per la scelta dei candidati comuni, la deroga deve essere approvata con il voto favorevole dei tre quinti dei componenti l’Assemblea del livello territoriale corrispondente.
4. Nel caso di primarie di coalizione, gli iscritti al Partito Democratico possono avanzare la loro candidatura qualora essa sia stata sottoscritta da almeno il trentacinque per cento dei componenti dell’Assemblea del livello territoriale corrispondente, ovvero, da almeno il venti per cento degli iscritti nel relativo ambito territoriale.
5. Qualora il Partito Democratico aderisca a primarie di coalizione per la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri è ammessa, tra gli iscritti del Partito Democratico, la sola candidatura del Segretario nazionale.
6. Non si svolgono le elezioni primarie di coalizione nel caso in cui, nei tempi prescritti dal Regolamento,sia stata avanzata una sola candidatura alla carica oggetto di selezione.
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Coerenza democratica n. 1 – “Elezioni primarie del Partito democratico” – Dallo Statuto del Partito democratico capo IV “Scelta dei candidati per le cariche istituzionali” – art. 18
5 Marzo, 2008, 3:24 pm
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Articolo 18.
(Elezioni primarie del Partito Democratico)
1. Per «primarie» si intendono le elezioni che hanno ad oggetto la scelta dei candidati a cariche istituzionali elettive.
2. Possono partecipare alle elezioni primarie indette dal Partito Democratico gli elettori già registrati nell’Albo nonché quelli che lo richiedano al momento del voto.
3. Il Regolamento per le elezioni primarie è approvato con i voti favorevoli della maggioranza dei componenti dell’Assemblea del Partito Democratico del livello territoriale corrispondente, sulla base del Regolamento quadro per la selezione delle candidature alle cariche istituzionali approvato dall’Assemblea nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
4. Vengono in ogni caso selezionati con il metodo delle primarie i candidati alla carica di Sindaco, Presidente di Provincia e Presidente di Regione. Qualora il Partito Democratico concorra con altri partiti alla presentazione di candidature comuni per tali cariche, valgono le norme contenute nell’articolo 20 del presente Statuto. Le modalità di selezione delle candidature per le altre cariche di livello regionale e locale vengono stabilite dagli Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano.
5. La candidatura a Sindaco, Presidente di Provincia e Presidente di Regione può essere avanzata con il sostegno del dieci per cento dei componenti della Assemblea del relativo livello territoriale, ovvero con un numero di sottoscrizioni pari almeno al tre per cento degli iscritti nel relativo ambito territoriale.
6. Qualora il Sindaco, il Presidente di Provincia o di Regione uscenti, al termine del primo mandato, avanzino nuovamente la loro candidatura, possono essere presentate eventuali candidature alternative se ricevono il sostegno del trenta per cento dei componenti della Assemblea del relativo livello territoriale, ovvero di un numero di sottoscrizioni pari almeno al quindici per cento degli iscritti nel relativo ambito territoriale.
7. Le primarie per la scelta dei candidati a Sindaco, Presidente di Provincia, Presidente di Regione si svolgono con il metodo della maggioranza relativa.
8. Non si svolgono le elezioni primarie nel caso in cui, nei tempi prescritti dal Regolamento, sia stata avanzata una sola candidatura alla carica oggetto di selezione.
9. La selezione delle candidature per le assemblee rappresentative avviene ad ogni livello con il metodo delle primarie ovvero, anche in relazione al sistema elettorale, con altre forme di ampia consultazione democratica. La scelta degli specifici metodi di consultazione da adottare per la selezione delle candidature a parlamentare nazionale ed europeo è effettuata con un Regolamento predisposto sulla base del Regolamento quadro di cui al precedente comma 3 ed approvato di volta in volta dal Coordinamento nazionale con il voto favorevole di almeno i tre quinti (3/5) dei componenti, previo parere della Conferenza dei Segretari regionali.


